Alla vigilia dell’approdo in Aula alla Camera
della riforma della legge quadro sui parchi
LA PROPOSTA DI PARCO DEL DELTA DEL PO: UN PASTICCIO GIURIDICO,
SQUILIBRIO TRA STATO E REGIONI E PRIMATO DELL’ECONOMIA
“La proposta di parco del Delta del Po è un
pasticcio giuridico che va bene al di là della stessa già molto
contestata riforma della legge quadro sulle aree protette, perché fa
del parco impropriamente un soggetto ibrido di promozione economica e
crea uno squilibrio ingiustificabile tra le funzioni proprie dello
Stato e quelle delle Regioni. Per superare le inefficienze dei due
parchi regionali veneto ed emiliano-romagnolo meglio un parco
nazionale che assicuri la tutela unitaria e qualificata richiesta con
il riconoscimento internazionale del Delta quale Area MAB UNESCO
istituita nel 2015”. Lo sostengono 20 associazioni
ambientaliste riconosciute (Accademia Kronos, Ambiente e Lavoro,
AIIG, CAI, ENPA, Fare Verde, Forum Ambientalista, Greenpeace Italia,
Gruppo di Intervento Giuridico, Gruppi di Ricerca Ecologica, Italia
Nostra, LAV, Legambiente, LIPU, Marevivo, Mountain Wilderness,
Rangers d’Italia, SIGEA, Touring Club Italiano, VAS, WWF) che
hanno inviato ai parlamentari una lettera sull’art. 27 del disegno di
legge che istituisce il Parco del Delta del Po alla vigilia del
previsto approdo domani martedì 16 maggio in Aula a Montecitorio
della riforma della legge 394/1991 (AC n. 4144) vada in Aula alla
Camera.
“In maniera strumentale e irresponsabile si
continuano a innescare nel corpo della riforma sui parchi,
disposizioni del tutto estranee che tendono a creare ‘parchi di nuovo
tipo’ (come avvenuto pur in altre condizioni con il Parco Nazionale
dello Stelvio), che invece di avere una vocazione unitaria,
nazionale alla tutela della biodiversità, sono tagliati su misura per
le esigenze economiche locali che nulla hanno a che vedere con un
ente che ha come obiettivo la difesa e valorizzazione delle risorse
naturali”, sostengono le 20 associazioni che contestano le
disposizioni contenute nell’articolo 27 dell’AC n. 4144, di
riforma della legge n. 394/1991, legge quadro sulle aree
protette in cui si stabiliscono i principi e i criteri di una delega
al Governo per la redazione di un decreto legislativo istitutivo del
cosiddetto Parco del Delta del Po.
Principi e criteri, osservano le
associazioni nella lettera inviata oggi ai parlamentari, che
una volta approvati dalla Camera sarebbero immodificabili al Senato e
che hanno come effetto quello di:
a) procedere alla configurazione ed istituzione
di un parco speciale che, pur esulando dagli
standard e dalle classificazioni della legge n. 394/1991, viene
forzosamente in essa ricompreso;
b) rendere evanescente, fino a scardinarla, la
vocazione unitaria alla tutela della biodiversità propria
dai parchi nazionali;
c) accreditare un’equiparazione strumentale tra
le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
quelle di sviluppo economico, che non fanno parte della mission
delle aree protette;
d) creare uno squilibrio, senza precedenti, nei
rapporti tra Stato e Regioni, attribuendo alle Regioni
interessate addirittura un potere di veto sugli stessi contenuti del
decreto legislativo istitutivo del parco.
Le Associazioni nella lettera specificano che
vedono con favore la soluzione di un’annosa questione sinora
rimessa alle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, che sin qui sono state
incapaci di conseguire (anche per scarsità di fondi e di
personale) attraverso i due parchi regionali esistenti, da
oltre 20 anni (Veneto, dal 1997 ed in Emilia Romagna, dal
1988), gli standard di tutela unitaria, necessari per un’area
di notevole valore naturalistico.
Le associazioni ritengono preferibile e
funzionale l’istituzione di un Parco nazionale del Delta del Po,
secondo gli standard e gli schemi degli altri Parchi nazionali,
coerente con gli obiettivi della normativa vigente e con il
riconoscimento internazionale avvenuto nel 2015 dell’area deltizia
quale area MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO.
NB: Il presente comunicato viene inoltrato alla
stampa locale dall’ufficio stampa di Legambiente Veneto in nome
e per conto di tutte le associazioni che lo hanno sottoscritto.
Per approfondire:
Scheda tecnica sull’art. 27 del ddl di riforma della legge quadro
sulle aree protette
Delega per l’istituzione del Parco del Delta del Po
Le disposizioni contenute nell’art. 27 dell’AC n. 4144, tecnicamente
improvvisate e approssimative, sono di particolare gravità perché,
come vedremo qui di seguito, confermano e accentuano la pericolosa
tendenza, già concretizzata con il parco nazionale dello Stelvio, di
concepire norme ad hoc per ogni realtà territoriale, in contrasto con
l’interesse nazionale alla tutela del patrimonio naturale,
costituzionalmente riconosciuto, proprio della legge quadro sulle
aree protette.
Le Associazioni ritengono che l’art. 27 dell’AC n. 4144
contribuisca all’ulteriore demolizione e alla disarticolazione dello
spirito e degli obiettivi della legge n. 394/1991, creando confusione
tra le stesse amministrazioni nazionali competenti e vigilanti.
Le Associazioni osservano, inoltre, come la strumentalità della
delega prevista dall’art. 27 emerga anche dal fatto che il parco
interregionale, che si vorrebbe istituire, fosse già previsto in
origine dall’articolo 35, comma 4 della legge n. 394/1991, il ché
avrebbe consentito di procedere alla sua istituzione
semplicemente con Intesa tra le Regioni interessate e il Governo, cui
far seguire un decreto legislativo.
Il vero scopo della delega emerge da una sua attenta lettura:
infatti, l’art. 27 dell’AC n. 4144:
- istituisce il “Parco del Delta del Po”, senza far riferimento
all’art. 35 della legge quadro nazionale vigente, non qualificandolo
quindi come parco interregionale, né esplicitamente come parco
nazionale (comma 1);
- stabilisce per legge, con disposizione di immediata
applicazione contenuta nella delega, che i siti Natura 2000 (SIC e
ZPS), ad oggi confinanti e quindi fuori dai perimetri dei parchi
regionali esistenti, invece di essere finalmente ricompresi nel territorio
del nuovo Parco, debbano essere considerati d’ufficio nelle aree
contigue della nuova area protetta (comma 1).
- configura l’istituzione di un parco di nuovo tipo, che pur
rimanendo iscritto nel perimetro della legge quadro (almeno per quel
che potrebbe riguardare le sovvenzioni statali nazionali), abbia come
obiettivo prioritario non solo la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale, proprio delle aree protette
ex l. n. 394/1991, ma lo sviluppo economico (comma 2, lettere a e b);
- depotenzia la funzione sovraordinata del Piano parco
stabilendo che questo debba tenere conto dei “piani d’area” e ne
snatura le funzioni, stabilendo che questo impropriamente
affronti anche “le tematiche attinenti agli impatti delle attività
economiche e produttive anche dismesse” (comma 2, lettera d);
- contribuisce allo snaturamento degli obiettivi originari
stabiliti dalla normativa vigente - superando lo stesso concetto
allargato di tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali di cui al vigente articolo 12
della l. n. 394/1991 - stabilendo addirittura che si debbano disporre
le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto
con la nuova normativa per la disciplina di tutela e di sviluppo
delle aree interessate (comma 2, lettera g);
- crea un precedente molto discutibile e controverso nei
rapporti di cui al Titolo V della Costituzione, che travalica anche
il condivisibile istituto della “intesa forte” tra Stato e Regioni,
dando a queste ultime un ingiustificato ed eccessivo potere di veto
sull’adozione dello stesso decreto legislativo, nel caso di mancato
raggiungimento dell’intesa sul provvedimento (comma 3);
- favorisce un’ingiustificata confusione su quale sia
l’amministrazione competente, introducendo un improprio e non
funzionale ruolo paritario tra il Ministero dell’Ambiente e quello
dei Beni e delle Attività Culturali, non giustificato nemmeno dal
riconoscimento del Delta del Po, quale area MAB UNESCO, materia che è
di competenza del Ministero dell’Ambiente (comma 3).
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